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Dott.ssa Nausicaa Securo
Psicologa Clinica e dell' Apprendimento
Diagnosi
Valutazione diagnostica per i Disturbi Specifici dell'apprendimento (DSA)
Quando un bambino incontra difficoltà a scuola, è normale che genitori e insegnanti si pongano molte domande.
“Perché fa così tanta fatica?”
“Si impegna abbastanza?”
“C’è qualcosa che possiamo fare per aiutarlo meglio?”
La valutazione diagnostica per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) serve a comprendere il funzionamento del bambino, valorizzare i suoi punti di forza e individuare le strategie più adatte per sostenerlo nel suo percorso scolastico ed emotivo.
La valutazione è un percorso strutturato che tiene conto della storia del bambino, delle sue esperienze scolastiche e del suo vissuto emotivo.
Si articola in diverse fasi:

1.Colloquio con i genitori
È il primo momento di ascolto. Serve a raccogliere informazioni sullo sviluppo, sulla storia scolastica e sulle difficoltà osservate. Si tratta di un attento e approfondito colloquio anamnestico mirato a raccogliere informazioni sullo sviluppo cognitivo, psico-motorio, sociale, scolastico del bambino e tutte le informazioni utili ad inquadrare le problematiche attualmente rilevate negli apprendimenti.
È uno spazio per accogliere inoltre dubbi, preoccupazioni e aspettative.
2. Incontri con il bambino/a o ragazzo/a
Durante gli incontri la procedura stabilisce la somministrazione di specifici test standardizzati e validati dalla comunità scientifica in linea con le indicazioni della Consensus Conference (2011) e le Linee Guida ISS 2022 dell’Istituto Superiore di Sanità per valutare il funzionamento intellettivo, le abilità di memoria, l’attenzione e le abilità di apprendimento. Per queste ultime verrà valutata la lettura, la comprensione del testo, la scrittura e il calcolo.
Le attività vengono presentate in modo sereno, rispettando i tempi e le emozioni del bambino, per metterlo il più possibile a suo agio.
3. Analisi dei risultati
I dati raccolti vengono interpretati con attenzione, considerando non solo le difficoltà, ma anche le risorse e le potenzialità del bambino.
4. Restituzione ai genitori
Il momento della restituzione è fondamentale: i risultati vengono spiegati in modo chiaro, comprensibile e rispettoso.
L’obiettivo è offrire una lettura completa del funzionamento del bambino e indicare strategie pratiche, strumenti compensativi e dispensativi, suggerimenti utili per la scuola e lo studio a casa.
Viene rilasciata alla famiglia una relazione clinica psicodiagnostica contenente tutti i risultati dei test e i valori di riferimento, la diagnosi, i consigli per i docenti ai fini della redazione del PDP ed il programma di potenziamento consigliato.
Tale relazione potrà essere consegnata alla scuola e all’ULSS per ottenere la certificazione in tempi più rapidi.
La Legge 170/2010 e il relativo Decreto attuativo (DM 5669/2011) riconoscono i DSA e stabiliscono il diritto allo studio, prevedendo che una diagnosi privata sia sufficiente per avviare il percorso di supporto scolastico (PDP) e ottenere strumenti compensativi/dispensativi, anche se formalmente la certificazione sanitaria pubblica è il documento ufficiale.
Le diagnosi private sono valide e usate per accelerare i tempi, pur richiedendo un percorso di validazione dall’ULSS per ottenere la certificazione.
Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni che, riuscendo soltanto dopo molti mesi di attesa ad iniziare una valutazione presso servizi pubblici permangono senza le tutele di cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di valutazione e rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando un piano didattico individualizzato e personalizzato, in presenza di una diagnosi privata, nonché tutte le misure necessarie per le esigenze educative riscontrate.

Normativa di Riferimento
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Legge 8 ottobre 2010, n. 170: Riconosce ufficialmente i DSA (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) e garantisce agli studenti il diritto allo studio attraverso misure di supporto specifiche, come strumenti compensativi e misure dispensative.
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Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669: Fornisce le Linee Guida attuative per la scuola, specificando come implementare la Legge 170/2010 e dettagliare le procedure per gli interventi educativi e didattici.
VALIDITA' DELLA DIAGNOSI PRIVATA:
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Accettazione: La Legge 170/2010 promuove la collaborazione tra scuola, famiglia e servizi sanitari. Una diagnosi privata, se rilasciata, secondo i criteri nazionali, da specialisti riconosciuti e iscritti all'albo: psicologi, neuropsichiatri infantili può essere presentata alla scuola per avviare il percorso.
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Ruolo della Scuola: La scuola, in presenza di una diagnosi privata, riconoscendo le difficoltà dell’alunno, predispone il PDP e le misure di supporto, in attesa della certificazione pubblica.
QUINDI
E’ possibile richiedere una valutazione privata per capire se il proprio bambino presenta un DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) o un BES ( Bisogno Educativo Speciale che include le difficoltà di apprendimento, ovvero difficoltà in lettura, scrittura, calcolo di entità più lieve rispetto al disturbo) e, in attesa della certificazione pubblica, la scuola è tenuta ad attivare il PDP (Piano Didattico Personalizzato) sulla base della diagnosi privata, garantendo gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste dalla Legge 170/2010. Anche se alcune scuole possono esitare, è fondamentale far valere il diritto dello studente.
Cosa fare:
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Richiedi la diagnosi privata: Rivolgiti a specialisti privati riconosciuti (Psicologo, Neuropsichiatra) per ottenere una diagnosi di DSA, preferibilmente entro i termini di accreditamento regionale.
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Presenta la diagnosi alla scuola: Consegna la diagnosi privata al dirigente scolastico, che la inoltrerà al consiglio di classe.
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Richiedi il PDP: Chiedi formalmente la redazione del PDP, allegando la diagnosi privata. La diagnosi privata, se completa, permette l'attivazione immediata degli interventi previsti dalla legge 170/2010.
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Attivazione misure preventive: In attesa della certificazione pubblica, la scuola deve comunque predisporre il PDP e attuare le misure indicate nella diagnosi, riconsiderando voti e valutazioni.
VALIDITA' DELLA DIAGNOSI PRIVATA:
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La diagnosi privata ha valore legale e consente l'accesso agli strumenti compensativi e alle misure dispensative.
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Alcune scuole potrebbero richiedere la certificazione pubblica (ASL o strutture accreditate), ma la normativa prevede che la diagnosi privata sia sufficiente per avviare il percorso di supporto.
In caso di difficoltà:
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Se la scuola non dovesse collaborare, fai riferimento a enti di supporto come l'Associazione Italiana Dislessia (AID) e consulta le normative specifiche della tua regione.
DIAGNOSI - PDP - CERTIFICAZIONE
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Per “certificazione” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge: Legge 104/92 o Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.
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Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie». A questo proposito si ricorda che in Italia soltanto gli psicologi (L.56/89) e i medici possono rilasciare diagnosi cliniche. Nel caso di disturbi clinici (vedi classificazioni diagnostiche dei manuali nosografici di riferimento, ossia ICD-10 e DSM-5) che non danno diritto all’attivazione della L.104/92 o della L.170/2010 (come per esempio disturbi del linguaggio, disturbi della coordinazione motoria, etc.) si parla quindi di diagnosi e non di certificazione.
ITER CON LA SCUOLA
Nel caso in cui la famiglia sia in possesso di una diagnosi di DSA, ma non della certificazione, affinché vengano attuati gli aiuti previsti dalla L.170/2010 deve consegnare la diagnosi di DSA alla scuola (Dirigente scolastico o Segreteria), chiedendo che venga protocollata. Essa potrà essere accompagnata da una liberatoria per consentire l’utilizzo della stessa da parte di tutti i componenti del consiglio di classe e dal referente per i DSA, ai fini della stesura del PDP. È a discrezione della scuola (consiglio di classe ) procedere alla formalizzazione degli interventi che, in caso di diniego, deve motivare formalmente. La scelta quindi è se formalizzare (per esempio nella realizzazione di un PDP) o non formalizzare, ma la personalizzazione è comunque prevista da normative precedenti (). A tal proposito si rimanda alla Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 che riporta: «per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell’anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono».
Aggiornamento del PDP
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L’art.5 “Misure educative e didattiche di supporto” comma 3 della L.170/2010 chiarisce che tutti gli interventi didattici individualizzati e personalizzati devono essere non solo documentati, ma anche sottoposti periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e verificare il raggiungimento degli obiettivi.
Diritti della famiglia
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Per verificare la conformità tra quanto scritto nel PDP e quanto è stato attuato in classe la famiglia può richiedere copia e/o visione di tutti gli atti amministrativi scolastici. In questo modo è possibile visionare verifiche e compiti in classe: è sufficiente che la famiglia inoltri una motivata richiesta scritta e la scuola è obbligata a far vedere e/o a far avere le copie dei documenti richiesti, compresi i verbali di classe, nelle parti in cui riguardano il figlio. Le Linee guida per i DSA (allegate al D.M. 5669 del 12 luglio 2011) prevedono, inoltre, che la scuola curi di «predisporre incontri con le famiglie coinvolte a cadenza mensile o bimestrale, a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l’operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con l’azione educativa della famiglia stessa».
La valutazione diagnostica è l’inizio di un percorso.
Un percorso che può aiutare il bambino a:
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comprendere meglio il proprio modo di apprendere
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ridurre ansia e frustrazione
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rafforzare l’autostima
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vivere la scuola con maggiore serenità
Quando un bambino si sente compreso e supportato, può finalmente esprimere le sue reali capacità.
Ogni bambino è unico
Ogni bambino ha il suo modo di imparare, i suoi tempi e il suo stile.
La valutazione per i DSA serve proprio a rispettare questa unicità, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita.
Perché dietro ogni fatica c’è un potenziale che merita di essere visto, riconosciuto e valorizzato.